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Cessione pensionati

Il finanziamento con rimborso mediante cessione della pensione applica - oltre alla normativa generale in materia di finanziamenti, di antiusura e di antiriciclaggio - il disposto degli artt. 1260 e seguenti del codice civile in materia di cessione dei crediti, nonché il Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti di cui al D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni ed integrazioni, con il regolamento attuativo approvato con D.P.R. n. 895/1950.

Tale forma di finanziamento è stata introdotta dall’art. 13-bis della L. n. 80/2005 di conversione del D.L. n. 35/2005 (c.d. decreto competitività), che ha integrato l'art. 1 del D.P.R. n. 180/1950 prevedendo che i pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e finanziarie prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della stessa, fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo. Possono essere cedute le pensioni o le indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'Istituto nazionale di previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro.

Come espressamente stabilito dalla legge, tali prestiti devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario.
A fronte di un contratto tra pensionato e finanziaria di cedere pro solvendo una quota della propria pensione, non superiore ad 1/5 della stessa al netto delle ritenute di legge e per una durata massima di 120 mesi, contratto che viene notificato all'ente previdenziale nelle forme e per gli effetti di cui agli artt. 1264 e 1265 cod. civ., quest'ultimo è tenuto a trattenere tale quota e a versarla direttamente alla finanziaria fino al rimborso totale del prestito in corso.

Pensioni Finanziabili INPS e INPDAP
1. Vecchiaia
2. Anzianità
3. Reversibilità (in questo caso il cliente al momento della richiesta deve aver compiuto i 40 anni)
4. Pensione si superstiti (se non frazionata tra diversi superstiti)
 

Non sono finanziabili le pensioni:

 
1. Sociali
2. Minime
3. Invalidità
4. Pensioni gravate da pignoramenti non estinguibili

DURATA Da 24 a 120 mesi fino al compimento dell’90° alla scadenza dell’ultima rata.
Quota massima cedibile
1/5 della pensione netta (dichiarazione quota cedibile rilasciata dall'ente pensionistico); la pensione residua, al netto della quota applicata, deve essere superiore alla pensione minima pari a €.437,00.
Saranno assumibili anche i pensionati PROTESTATI e CATTIVI PAGATORI
 
Documentazione
Carta identità fronte/retro in corso di validità
Codice fiscale (plastica)
Ultimo cedolino pensione
Ultimo Cud (solo pensionati Inps)
Se Pensionati INPS : Mod Obis M (da richiedere presso la sede provinciale competente)
Dichiarazione di cedibilità della pensione con indicazione della quota cedibile (deve essere richiesta dal cedente presso la sede Inps competente) presentando richiesta scritta.
Se Pensionati INPDAP: dichiarazione di quota cedibile (da richiedere presso la sede provinciale competente)
Si precisa che l'Inpdap accetta come massima trattenuta il quinto dichiarato sulla Dichiarazione di quota massima cedibile.
E' ammessa la coesistenza di cessione e delega purchè la somma delle trattenute non superi il quinto massimo cedibile dichiarato dall'Inpdap.
In caso di prestiti in corso (sulla pensione) da estinguere è necessario estinguerli anticipatamente ed allegare, in fase di notifica, il documento attestante l'avvenuta estinzione (ricevuta di bonifico) e lettera accompagnatoria nella quale si dichiara che sono stati estinti gli altri prestiti (si sottolinea che procederemo noi alla estinzione)
 

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